Art. 4.

      1. Sulla base del bilancio, che deve essere formulato secondo le norme del codice civile che disciplinano il bilancio delle società per azioni, i consorzi di sviluppo industriale possono contrarre mutui, garantiti dalla regione, per l'acquisizione dei suoli da conferire, a titolo oneroso, alle imprese industriali o commerciali che ne fanno richiesta e per la realizzazione di opere infrastrutturali e di servizio, sulla base dei progetti approvati dalla giunta regionale ed alle condizioni da essa stabilite.
      2. Nell'esercizio della loro attività i consorzi devono attenersi ai criteri di una corretta gestione economica e finanziaria perseguendo, estinti i debiti, l'equilibrio tra i costi globalmente derivanti dalla loro attività, ivi comprese le spese per il personale, di programmazione e di acquisizione delle aree.